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Documento Valutazione dei Rischi

Che cos'è il DVR documento valutazione rischi.

Il DVR o Documento Valutazione Rischi è un documento redatto dal datore di lavoro contenente la valutazione di tutti i rischi ragionevolmente prevedibili all'interno dell'organizzazione nella quale il lavoratore presta la sua opera. Naturalmente il datore di lavoro può avvalersi del supporto di tecnici ed esperti del settore per la redazione del DVR tuttavia rimane comunque sua, la responsabilità dei contenuti.

Il primo e più importante obbligo del datore di lavoro è quello di effettuare la valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni svolte nell'esercizio dell'attività della quale è responsabile, ed il DVR è il documento nel quale questa valutazione è riportata.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto in base a quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 17 (che stabilisce l'inderogabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi), 28 (che stabilisce quale è l'oggetto della valutazione dei rischi o meglio quali rischi debbano essere presi in considerazione), e 29 ( che stabilisce quali sono le modalità con cui la valutazione dei rischi debba essere effettuata) del testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/2008.

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Quando è obbligatorio il DVR documento valutazione rischi ?

In questo caso la normativa è molto chiara, redigere il documento valutazione rischi è uno degli obblighi indelegabili del datore di lavoro, pertanto il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto SEMPRE nel caso in cui si configuri un rapporto giuridico tra datore di lavoro e lavoratore.

Tuttavia la normativa in caso di costituzione di nuova attività lascia un tempo di 90 giorni per la redazione del documento ma stabilisce perentoriamente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, si riporta il comma 3-bis dell'art. 28

"3-bis: In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente lavalutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenzaattraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza."

In pratica si deve effettuare subito la valutazione dei rischi, ma si ha 90 giorni per redigere il documento, anche se sembra difficile, se non impossibile, dare prova dell'avvenuta valutazione dei rischi senza averne redatto il conseguente documento, pertanto consiglio sempre di redigere il documento di valutazione dei rischi nei primi giorni dell'avvio dell'attività.

Inoltre si deve notare come redigere il documento di valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro, pertanto sono esonerati dalla redazione le imprese individuali che non si avvalgono del lavoro di terzi (lavoratori), per lo svolgimento della loro attività. Bisogna però evidenziare come nella categoria di lavoratori rientrino tutti o quasi i soggetti che contribuiscono con il loro lavoro all'attività dell'imprenditore, come contratti a progetto, part-time, collaboratori occasionali, i così detti vaucher e persino incarichi professionali.

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Chi deve redigere il DVR documento valutazione rischi ?

La responsabilità della redazione del documento valutazione rischi è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, come già ribadito, il datore di lavoro può e deve avvalersi di esperti per la redazione del documento, in particolare deve l' RSPP, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, inoltre è sempre opportuno avvalersi della consulenza di professionisti del settore.

Il datore di lavoro non è necessariamente il titolare o legale rappresentante dell'attività, ma deve avere potere decisionale ed autonomia di spesa, riporto la definizione completa del testo unico

"datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

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Quali sono i contenuti minimi del DVR documento valutazionerischi ?

La risposta a questa domanda è complessa e di sicuro non univoca. Anche se l'art. 28 del D.lgs 81/2008 (oggetto della valutazione dei rischi) ne traccia i contenuti, rimane un ampia discrezionalità del datore di lavoro nella redazione del documento valutazione rischi. In particolare l'art. 28 stabilisce che il documento di valutazione dei rischi debba essere redatto tenendo conto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o preparati utilizzati, dei luoghi di lavoro e deve inolre tener conto di particolari rischi come quello dello stress-lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.

Cercando di schematizzare il più possibile possiamo dire che il DVR debba contenere almeno:

  • Anagrafica dell'azienda
    • Ragione sociale
    • Tipologia di attività
  • Nominativi degli addetti con specifiche mansioni relative alla sicurezza
    • Datore di lavoro
    • Medico competente (se presente)
    • RSPP
    • ASPP (se presente)
    • RLS
    • Addetto primo soccorso
    • Addetto evacuazione antincendio ed emergenze in genere
  • Criteri adottati per la valutazione dei rischi
  • Valutazione di tutti i rischi
    • Connessi agli ambienti di lavoro
    • Connessi all'organizzazione aziendale
    • Connessi alle fasi lavorative
    • Connessi all'utilizzo di attrezzature macchinari utenzili o impianti
    • Connessi all'utilizzo di sostanze o preparati
  • Misure adottate e dispositivi di protezione individuati al fine di eliminare o ridurre i rischi
  • Programma delle misure da adottare al fine di migliorare il livello di sicurezza nel tempo
  • Individuazione delle procedure relative alle misure da realizzare e dei soggetti che debbono provvedere
  • Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

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Cosa è il DVR con procedure standardizzate.

Il comma 5 art. 29 del Dlgs 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate. Con decreto interministriale del 30 novembre 2012 vengono pubblicate le "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi.

In pratica il decreto attuativo contiene uno schema sulla base del quale il datore di lavoro può redigere il comuneto di valutazione dei rischi.

L'immagine sotto è lo schema contenuto nel decreto interministeriale.

Schema della procedura standardizzata

dai link sottostanti invece potrete scaricare la procedura standardizzata per la valutazione dei rischi completa in pdf direttamente dal sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali e il modello per la compilazione del documento di valutazione dei rischi con procedure standardizzate in formato doc direttamente dal sito dell'INAIL.

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Quando si può utilizzare il DVR procedure standardizzate.

Le procedure standardizzate si possono utilizzare per la redazione del documento valutazione rischi nelle aziende alle seguente condizioni :

    Aziende che occupano meno di 10 lavoreatori ad eccezione di:
  • aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

    Aziende che occupano fino a 50 lavoratori ad eccezione di:
  • aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

Tutte le altre tipologie non possono applicare le procedure standardizzate.

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